RC professionale (Responsabilità Civile professionale)

Marzo 31, 2017

RC professionale (Responsabilità Civile professionale)

I dipendenti pubblici sono obbligati ad avere una propria copertura assicurativa? E i liberi professionisti?
Il Decreto Legge 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che tutti gli psicologi debbano, al momento del primo incontro col paziente, concordare il compenso e comunicare contestualmente gli estremi della propria RC professionale. Recita infatti l’art 9, comma 4: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
Tutti gli psicologi che esercitano attività libero professionale dunque sono obbligati, a partire dal 15 agosto 2014, a stipulare una polizza assicurativa.
Per quel che riguarda i dipendenti pubblici, generalmente qualunque ASL o AO è dotata di propria copertura RC per il proprio personale dipendente. Tuttavia, in caso di dolo o colpa riconosciuta da parte del professionista, l’azienda ha l’obbligo formale di rivalersi sul professionista: l’RC, in ogni caso, copre soltanto le attività istituzionali (svolte per conto dell’Azienda) e non l’attività privata intramoenia ed extramoenia. Per questa ragione si consiglia in ogni caso agli psicologi dipendenti Pubblici di dotarsi di una propria copertura assicurativa RC.

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