Titoli
Quando posso definirmi psicologo? Quando psicoterapeuta? Quando specialista in XX?
La professione di psicologo è regolamentata dalla Legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo), che recita: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Il Titolo di “psicologo” è pertanto assegnato al professionista che svolge le suddette attività, laureato in Psicologia (vecchio o nuovo Ordinamento), che ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Psicologo ed è iscritto al relativo Ordine professionale.
La laurea triennale conferisce il Titolo di “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, mentre la laurea specialistica o magistrale o quinquennale quello di “Dottore magistrale in psicologia”, con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico.
I titoli di Specializzazione o di Dottorato di Ricerca possono essere pubblicizzati senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e consentono l’utilizzo della qualifica di “Specialista in… (titolo della Scuola di Specializzazione universitaria)”, “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un Corso di Specializzazione in Psicoterapia attivato presso un Istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in … (titolo del Corso di Dottorato di Ricerca)”.
Il titolo di “Psicoterapeuta” è consentito soltanto allo psicologo o al medico, laureato ed iscritto al relativo Ordine professionale, che ha frequentato e superato l’esame finale di abilitazione presso una Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ad una lettura approfondita della sezione “Normative”