Il CNOP ti aggiorna – 3 novembre 2020

Novembre 4, 2020

Il CNOP ti aggiorna – 3 novembre 2020

Pandemia: lo stato dell’arte per la Professione

Care Colleghe e Cari Colleghi,

non è facile raccontare in sintesi il lavoro che si sta facendo a livello nazionale per rappresentare l’importanza della professione, a livello generale e nei diversi ambiti, per fronteggiare la pandemia e impostare il dopo.

Certamente sinora abbiamo avuto molta attenzione ma i risultati sono del tutto inadeguati. Nella popolazione l’immagine ed il ruolo della professione è molto cresciuto (a breve il Report sulle indagini fatte), ma scontiamo la grande difficoltà della politica e delle Istituzioni, nazionali e regionali, ad innovare.

Basti pensare che il provvedimento che prevede gli Psicologi nelle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) è rimasto in gran parte inattuato a livello regionale e delle singole USL.

Il loro compito è la gestione domiciliare (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. E si può immaginare l’importanza degli aspetti psicologici.

E questo nonostante le Indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, emanate dal GdL del quale ha fatto parte il CNOP, per l’assistenza psicologica a distanza a queste persone, ma anche per rafforzare la presenza psicologica nei servizi per l’Infanzia e nella Salute Mentale.

Manca una visione adeguata del ruolo della Psicologia nei diversi contesti. Ma queste difficoltà non ci scoraggiano, anzi sono un ulteriore stimolo ad essere propositivi e maggiormente incisivi.

Siamo convinti che l’azione nazionale, ed analoghe azioni a livello regionale, saranno decisive per far si che la professione esca da questa emergenza molto diversa da come c’è entrata. Con un ruolo più forte e maggiormente visibile.

David Lazzari, Laura Parolin, Angela Quaquero, Roberto Calvani

Psicologi nella Scuola: facciamo il punto

Nel programma di mandato presentato il 10 febbraio 2020, all’atto dell’insediamento, il Consiglio Nazionale ha indicato il lavoro sulla figura dello Psicologo nella Scuola come uno dei principali obiettivi dei 4 anni di consiliatura.

1) Una breve timeline

  • Sin dalle prime fasi della pandemia e nei documenti approvati il CNOP ha sottolineato il tema e chiesto l’inserimento di Psicologi nella Scuola (approfondisci qui).
  • A maggio, con il Decreto Rilancio, arrivano i primi stanziamenti per la Psicologia Scolastica, messi tuttavia in un capitolo unico nei fondi destinati alle scuole per l’emergenza.
  • Il 23 giugno il tema è riproposto dal Presidente Lazzari agli Stati Generali del Governo, di fronte al premier Conte e alla Ministra Azzolina.
  • Il 6 agosto nell’accordo tra Ministero Istruzione e Sindacati Scuola è inserita la previsione della Psicologia nella Scuola e di un Protocollo tra CNOP e Ministero (approfondisci qui e qui).
  • Dopo un’azione pressante sul Ministero, preso dalle problematiche tecniche ed organizzative della riapertura, il 28 settembre si arriva all’approvazione da parte del Consiglio Nazionale della bozza di Protocollo ed accordo integrativo.
  • Il Protocollo viene firmato dalla Ministra Azzolina a metà ottobre ed il Ministero riesce ad individuare la somma disponibile a quella data (40 milioni), inviando una circolare agli Uffici Scolastici Regionali e a tutte le Direzioni didattiche il 26 ottobre.

Dunque, oggi le Scuole hanno tutto per poter partire.

Leggi il Protocollo, l’accordo integrativo e la circolare.

2) Cosa è previsto allo stato attuale?

  • Tutte le 8.290 direzioni scolastiche italiane possono attivare l’assistenza psicologica mediante appositi bandi, con un riferimento certo del valore della prestazione professionale (40 euro l’ora);
  • Tale somma e tali attività non sono sostitutive ma aggiuntive a quelle che le scuole hanno già in essere per l’assistenza psicologica. Le scuole che hanno già una collaborazione attiva con Psicologi possono implementare questa collaborazione.
  • I bandi devono essere pubblicati sui siti web delle direzioni scolastiche.
  • I criteri della selezione previsti a livello nazionale sono:

    • tre anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito;
    • oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore.
    • Le singole Direzioni, in base al principio dell’autonomia scolastica, possono fissare caratteristiche ulteriori per specifiche esigenze.

3) Cosa sta facendo il CNOP per la massima implementazione del Protocollo?

  • Ha scritto alle associazioni dei Dirigenti scolastici e delle Famiglie per una azione di sensibilizzazione e collaborazione sull’attuazione del Protocollo.
  • Ha informato puntualmente i Consigli territoriali dell’Ordine per l’attivazione di azioni a livello locale sugli USR e sulle Scuole.
  • Ha attivato un pool di esperti del settore ed un Gruppo di Lavoro Scuola per la definizione di Linee di Indirizzo per gli Psicologi e di attività di formazione e monitoraggio, al fine di sostenere e valorizzare al massimo l’azione degli Psicologi.
  • Il Gruppo di Lavoro coordinerà, unitamente all’Esecutivo CNOP, le attività utili per l’attuazione del protocollo a livello nazionale, le azioni dei Consigli territoriali, l’informazione agli Iscritti.
  • Prossima attivazione sul sito CNOP di una sezione ad hoc “Protocollo Scuola”.
  • Attiverà un tavolo di confronto nazionale col Ministero per favorire a livello nazionale l’implementazione delle attività.

4) Per la prima volta si prevede una presenza omogenea di Psicologi nella Scuola, ci possiamo accontentare?

Il CNOP ha sottolineato che quanto ottenuto è importante ma non sufficiente. Mai la Psicologia aveva avuto uno stanziamento così significativo ma il CNOP ritiene che servano investimenti ancora più importanti: a questo fine il Presidente Lazzari ha scritto il 30 ottobre alla Ministra Azzolina (leggi la lettera qui).

Nota sul Decreto “Ristori”

Il D.L. n. 137 del 28.10.2020 cosiddetto “Decreto Ristori” è stato pubblicato nella G.U. n. 269 del 28.10.2020. E’ in vigore dal giorno 29.10.2020 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni ovvero entro il 28.12.2020.

Gli Psicologi, in quanto liberi professionisti, rientrano nelle misure destinate a tutta la platea di operatori economici quali:

– la proroga del termine per la presentazione del modello 770/2020 al 10.12.2020 (in luogo del 31.10) rivolta a coloro che ne 2019 sono stati sostituti di imposta operando ritenute di acconto a percipienti dipendenti o lavoratori autonomi;

– la proroga della cassa integrazione nei confronti dei datori di lavoro (quindi anche nei confronti dei professionisti con personale alle proprie dipendenze) per ulteriori sei settimane rispetto alle precedenti previsioni normative da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021 e la proroga del divieto dei licenziamenti fino al 31.01.2021.

DPCM 25 ottobre 2020 – Disposizioni di interesse per la Professione

Di seguito riportiamo i punti del DPCM di maggiore interesse per le attività professionali

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

(OMISSIS)

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(OMISSIS)

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

s) (omissis) Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. (Omissis)

(OMISSIS)

ii) (omissis)

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

(OMISSIS)

E) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

(OMISSIS)

2. Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

(OMISSIS)

Art. 10.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.

(OMISSIS)

Art. 12. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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