Principali disposizioni del Decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che potrebbero interessare la categoria professionale degli psicologi

Giugno 8, 2020

Principali disposizioni del Decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che potrebbero interessare la categoria professionale degli psicologi

Gentili iscritti, di seguito illustriamo brevemente le principali disposizioni del Decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che potrebbero interessare la categoria professionale degli psicologi.

INDENNITÀ A SOSTEGNO DEL REDDITO Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine dei versamenti che i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” avevano sospeso per i mesi di marzo, aprile e maggio (Iva, ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali). Tali versamenti dovranno ora essere versati senza sanzioni o interessi o entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E’ istituito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue: 1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

VERSAMENTO IRAP E’ stabilita una esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il beneficio è applicabile anche ai canoni di locazione degli studi professionali purché rientranti nella categoria catastale A/10. Non è invece applicabile nel caso di uso promiscuo studio/abitazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E’ istituito un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (mascherine, visiere, guanti, etc. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione (8 Marzo-31 Agosto 2020). Si tratta di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie. I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020

MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

● Innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;

● Aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

● Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

TAX CREDIT VACANZE Per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

Destinatari: Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro

Condizioni di utilizzo: Può essere utilizzato da un solo componente – Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast – È fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto – Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale.

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